“L’Aura FanClub”

Statuo

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una libera associazione culturale e ricreativa senza fini di lucro di fatto apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di
lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, Art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, denominata “L’AURA FANCLUB”.

L’associazione ha sede legale in via Monte Mascheda n. 47, CAP 25135 Brescia (BS).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L’Associazione ha come scopo sociale la crescita e maturazione umana e civile, anche promuovendosi come luogo di aggregazione e di incontro tra fans di Laura Abela, nota con il nome d’arte L’Aura. In particolare riunire e coinvolgere i fans di L’Aura, nelle nostre iniziative in tutt’Italia. Al fine di perseguire lo scopo istituzionale, l’Associazione potrà:

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, e soggetti di qualunque natura, che abbiano interesse alle finalità dell’Associazione purché dotati di irreprensibili qualità morali.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo nelle modalità previste dall’art. 26 del presente statuto.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto Associativo ed ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà richiedere tesseramento all’organo di competenza dell’Associazione attenendosi al presente statuto. Con l’atto del rilascio della tessera sociale, nonché dietro pagamento della quota associativa annuale, il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

La qualifica di Socio da diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, a beneficiare di sconti e promozioni per iniziative collegate all’attività dell’Associazione, a partecipare alla vita Associativa e alle Assemblea senza esercizio di voto, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali, al pagamento della quota annuale e della quota associativa iniziale. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili per le cariche amministrative dell’Associazione.

I Soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro il termine stabilito nella delibera medesima. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e annuale. In ogni caso i versamenti effettuati volontariamente e consapevolmente da singoli soci, anche oltre i limiti delle quote associative annuali, devono intendersi a erogazioni liberali senza obbligo di restituzione: pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di recesso o di esclusione dall’Associazione, il socio ha diritto al rimborso di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I Soci si distinguono in: FONDATORI (Soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione), ORDINARI (Soci che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza per contribuire alla realizzazione dei fini sociali e assolvono il pagamento della quota di tesseramento), SOSTENITORI (Soci che contribuiscono con particolari donazioni o elargizioni all’Associazione) e ONORARI (Soci chiamati a tale carica dal Consiglio Direttivo in funzione di particolari motivazioni. Non sono tenuti al versamento delle quote Sociali). I Soci sono vincolati all’associazione per la durata dell’anno solare.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

ARTICOLO 5 – RECESSO – TRASFERIMENTO – ESCLUSIONE

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio: che non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione; Che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale, e comunque non lo regolarizza entro il termine di 30 giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo; che, in qualunque modo, arreca danni gravi, anche morali, all’Associazione, e comunque quando intervengono motivi che per la loro gravità rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo; che, in ogni caso, cagiona un grave e colposo inadempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dell’Associazione.
I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono riavere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 6 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dal capitale iniziale versato dai fondatori, dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Ne fanno parte anche tutti i beni acquistati con gli introiti sopra citati, nonché i proventi dell’eventuale attività commerciale svolta ai fini dell’autofinanziamento. Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci. Il rendiconto economico e finanziario è a disposizione dei Soci per l’esame presso la sede dell’Associazione, durante i 15 giorni che precedono la data fissata per l’esame dell’assemblea e on-line. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea dei Soci entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, dopo aver sanato eventuali disavanzi, per la realizzazione delle attività associative e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Consiglio direttivo: è formato da un minimo di 2 a un massimo di 3 membri scelti fra tutti i Soci senza limitazione alcuna. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente con funzione di Dirigente Responsabile, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri 8 giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide, anche in difetto di convocazione, quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: Nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario; Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; Redigere il rendiconto economico e finanziario; Convocare l’Assemblea; Compilare gli eventuali regolamenti interni; Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività Sociale; Deliberare circa l’ammissione, il recesso, il trasferimento, e l’esclusione degli associati; Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; Annotare in apposito archivio, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; Tenere aggiornato il database dei Soci. Il Consiglio Direttivo è peraltro responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’Associazione ed è tenuto ad aggiornare il Presidente dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Presidente: viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente, in funzione di Dirigente Responsabile. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta; convoca l’Assemblea su mandato del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Vicepresidente: esercita le proprie funzioni di Dirigente Responsabile dell’Associazione e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.

Segretario: svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle esplicazioni delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e dei Soci.

ARTICOLO 8 – PUBBLICITA’ DELLE DECISIONI

Pubblicità delle decisioni degli organi dell’Associazione e delle comunicazioni: Tutte le decisioni degli organi dell’Associazione e tutte le altre comunicazioni comunque attinenti alle attività Sociali sono rese note ai Soci sul sito web On-line ufficiale dell’Associazione: all’indirizzo l-aura.club.

ARTICOLO 9 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo nomina un’associazione per la liquidazione.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia di enti associativi senza fine di lucro.

ARTICOLO 10 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno eguali diritti e, a titolo meramente esemplificativo, possono:

Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

ARTICOLO 11 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

ARTICOLO 12 – DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

ARTICOLO 13 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

La quota contributiva non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ARTICOLO 14 – FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE

  1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da comunicarsi ai soci tramite il sito web ufficiale dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
  2. L’Assemblea Ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario.
  3. L’Assemblea di norma è costituita straordinariamente quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando l’associazione a cui liquidare.
  4. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. Il diritto di voto spetta a tutti i Soci, liberamente e senza limite alcuno. Per le modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto che poi decideranno a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea e lo trascrive in apposito libro verbali delle Assemblee, che è liberamente visionabile presso la sede dell’Associazione o On-line dai Soci interessati.
  6. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  7. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
  8. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere indetta dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno.
  9. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Proprio a questo fine, l’assemblea potrà essere tenuta anche per video/tele conferenza.
  10. Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  11. L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
  12. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
  13. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 15 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l’elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 16 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dalle quote associative sottoscritte e versate dagli associati al momento dell’adesione all’Associazione
  2. da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  1. dai contributi annuali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
  2. da eventuali contributi e/o sussidi di Autorità, Enti, Istituzioni;
  3. dal ricavato di ogni iniziativa organizzata/partecipata dall’associazione.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.